Il Decreto 81/08 elenca norme specifiche riguardanti sia gli apparecchi di sollevamento di cose che di persone, quali gru edili , autogru e piattaforme aeree , ad integrazione di norme generiche su tutte le altre macchine, quindi c’è una sensibilita’ particolare.
Inoltre e’ chiaro che se il legislatore si e’ anche preoccupato di individuare dei corsi per i “lavoratori addetti a lavori in quota “ , in caso di incidente il Giudice valutera’ se il lavoratore ha avuto una specifica formazione , informazione ed addestramento sull’uso di attrezzature con le quali ha eseguito lavorazioni in quota.
Ora sarà in Vigore il N.Acc.Stato.Reg. del 22-02-2012 ex-Art. 73 , comma 5 D.Lgs 81/08 come articolo di Legge specifico e decisamente espresso che obbliga ad un “ corso di abilitazione” ed il Datore di Lavoro ne risponde .
A tal scopo gia’ con alcune Scuole Edili stiamo effettuando un ciclo di Formazione e primo addestramento a decine di operatori di aziende che utilizzano giornalmente le piattaforme aeree – cestelli per le piu’ svariate attivita’ , in genere anche prese a noleggio per un solo giorno ….
Abbiamo istituito un team di docenti ( professionisti, Funzionari USL ed operatore/manutentore) che espongono le problematiche sotto differenti sfaccettature: dalle norme di sicurezza, controlli, esperienza, ecc .
Siamo disponibili a collaborare integrandoci sia con Vs. operatori esperti che responsabili della sicurezza al fine di limitare il ns. intervento e dare spazio alla Vs. professionalità, inglobando il tutto nel corso validato da Ente di Formazione abilitato, che rilascia l’attestato .
Stiamo approfondendo l’utilizzo di piataforme aeree anche in campi particolari come l’agricoltura-vivai-potatura ; manutenzione ferroviaria; impianti di illuminazione-elettrodotti; luminarie ……
Ci siamo convenzionati sia con alcune Scuole Edili e con Federsicurezza Italia - Centro di Alta Formazione e Confinnova - Confederazione sindacale datoriale di rappresentanza Nazionale poiche' come confermato dalla tendenza del D.Lgs 106 del 03 Agosto 2009 , quale integrativo e correttivo del '81/08 , la formazione che gia'ora effettuiamo e' tramite quelle scuole che sono riconosciute a livello nazionale,
in modo che sono già riconosciuti dal N. Accordo Stato regioni che entra in vigore il 13 Marzo 2013 .
O "CONTATTACI"
Il Datore di Lavoro non puo ' sempre aspettare l'ultima scadenza di Legge o richiamo dei responsabili della sicurezza per mettersi in regola , prima di occuparsi della sicurezza e formazione dei propri dipendenti , esponendoli a rischio di incidenti.
Il Giudice valuta che il Datore di Lavoro abbia fatto non solo il minimo imposto epressamente dalla Legge, ma tutto quello che poteva fare per prevenire gli incidenti ......
e grazia e giustifica positivamente il comportamento del datore di lavoro od operatore che si preoccupa di formarsi ad affrontare le situazioni di rischio per evitare gli incidenti ragionevolmente prevedibili , dimostrandolo con una formazione ed addestramento registrati e documentati da esperti , validati da un ente accreditato .
Alleghiamo ora la sequenza degli articoli di Legge del Decreto Unico 81/08 e D.Lgs 106 del 03 Agosto 2009 che determinano la obbligotarieta’ della formazione specifica sulle piattaforme aeree :
Sezione IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Art. 36. Informazione ai lavoratori
[1] Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: …..omissis ….
Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36 e 37;
Art. 71. Obblighi del datore di lavoro
[7] Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati ;
Art. 73. Informazione , formazione e addestramento
[1] Nell'ambito degli obblighi di cui agli artt. 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e addestramento adeguati in rapporto alla sicurezza relativamente: a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; b) alle situazioni anormali prevedibili. [2] Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature. [3] Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati. [4] Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'art. 71, settimo comma, ricevano una formazione , informazione ed addestramento adeguati e specifici , tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone. Art. 28 Oggetto della valutazione dei rischi - Legge del Decreto Unico 81/08 e D.Lgs 106 del 03 Agosto 2009 ……… [2] Il documento di cui all’art. 17, primo comma, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, …….. f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI DI CUI ALL’ART. 100, PRIMO COMMA (D. Leg. 9-4-2008, n. 81 ) e D.Lgs 106 del 03 Agosto 2009 Allegato XI 1) Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera. 2) Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria. 3) Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti. 4) Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione. 5) Lavori che espongono ad un rischio di annegamento. 6) Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie. 7) Lavori subacquei con respiratori. 8) Lavori in cassoni ad aria compressa. 9) Lavori comportanti l’impiego di esplosivi. 10) Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.