Oltre a verificare che la gru sia efficiente ed idonea all’uso , devo individuare gli operatori con la mansione di gruista ( sia nel caso di dipendenti che di esterni od artigiani occasionali ) , comunicarli al noleggiatore, e verificarne l’idoneita’ ( formazione ed addestramento).
Molto importante e’ l’informazione sulle caratteristiche specifiche della gru presa in dotazione, per verificarne la conoscenza per l’uso in sicurezza rispetto ai modelli standard conosciuti dai propri gruisti.
Durante i corsi di formazione e/o aggiornamento effettuati direttamente nei vs. cantieri, i ns. docenti assolvono anche all’informazione sulla gru in uso prevista dalla legge . ( Vedi Accordo Stato Regioni atti n. 53/CSR del 22-02-2012 – G.U. 12-03-2012 n. 60 sulla formazione macchine sollevamento cose e persone )
DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 (G.U. 30-4-2008, n. 101 - suppl.) e D.Lgs 106 del 03 Agosto 2009
Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 72. Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
[1] Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'art. 70, comma 1 , attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V .
[2] Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza.
Dovrà anche acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista .
Art. 73. Informazione , formazione e addestramento .
[1] Nell'ambito degli obblighi di cui agli artt. 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione ed un addestramento adeguati in rapporto alla sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
[2] Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.
[3] Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
[4] Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'art. 71, settimo comma, ricevano una formazione , informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.