FORMAZIONE MACCHINE
ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012 N. 53/CRS
(Conferenza Stato, regioni e province di Trento e Bolzano)
(G.U. 12-3-2012, n. 60, suppl.)
B) Soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratica per lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'art. 71, settimo comma
(art. 73, quinto comma del decreto legislativo 9-4-2008, n. 81 )
1.1 lett d) le associazioni sindacali dei datori dì lavoro e dei lavoratori nel settore di impiego delle attrezzature di cui al presente accordo oggetto della formazione, anche tramite le loro società di servizi prevalentemente o totalmente partecipate;
lett i) gli enti bilaterali, quali definiti all'art. 2, primo comma, lettera h), del decreto legislativo 10-9-2003, n. 276 , e successive modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici quali definiti all'art. 2, primo comma, lettera ee), del decreto legislativo 9-4-2008, n. 81 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 51 del decreto legislativo 9-4-2008, n. 81 , entrambi istituiti nel settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione;
1.1 lett. h) I soggetti formatori, con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni regione e provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20-3-2008 (G.U. 23-1-2009);